
La professione di naturopata non è regolamentata da una legge specifica
In Italia non esiste una legge che disciplini in modo specifico la professione di naturopata.
La cosiddetta Legge n. 4 del 2013 viene frequentemente richiamata come se costituisse una legge di regolamentazione della naturopatia. In realtà non è così.
La Legge 4/2013 non disciplina la professione di naturopata, non definisce il percorso di studi necessario e non stabilisce alcun requisito professionale specifico per questa attività.
Essa riguarda, più in generale, tutte le professioni non organizzate in Ordini o Albi professionali e riconosce la possibilità di esercitarle nel rispetto della normativa generale vigente.
Ne consegue che non esiste alcun percorso formativo obbligatorio previsto dalla legge per diventare naturopata.
Non esistono requisiti di legge sulla formazione
Poiché manca una disciplina legislativa specifica, manca anche una definizione normativa dei requisiti formativi.
Di conseguenza,
NON ESISTONO REQUISITI STABILITI DALLA LEGGE CHE DEFINISCANO COME DEBBA ESSERE FORMATO UN NATUROPATA O QUALI TITOLI DEBBA POSSEDERE PER ESERCITARE LA PROFESSIONE.
Qualunque organizzazione privata può certamente individuare criteri formativi che ritenga opportuni per i propri iscritti; tuttavia tali criteri valgono esclusivamente all'interno di quella specifica organizzazione e non assumono alcun valore di legge.
La norma UNI non è una legge
Un'altra convinzione molto diffusa riguarda la norma UNI dedicata alla naturopatia.
Su questo punto è opportuno essere molto chiari.
La norma UNI non è una legge dello Stato.
Si tratta di uno standard tecnico elaborato da un organismo privato, che descrive requisiti ritenuti opportuni dai soggetti che hanno partecipato alla sua elaborazione e che non sono assolutamente condivisi da molte scuole di Naturopatia professionali.
Di conseguenza,
LA NORMA UNI NON HA VALORE ABILITANTE, NON ATTRIBUISCE ALCUN TITOLO LEGALE E NON COSTITUISCE UN OBBLIGO PER CHI ESERCITA LA PROFESSIONE DI NATUROPATA.
Può rappresentare uno standard volontario adottato da alcuni soggetti, ma non modifica in alcun modo la disciplina giuridica della professione.
L'iscrizione a un'associazione professionale non è obbligatoria
Lo stesso principio vale per le associazioni di categoria.
Esse svolgono un'importante funzione rappresentativa, culturale e deontologica, ma sono associazioni private.
Per questo motivo,
L'ISCRIZIONE A UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE O A UN REGISTRO PRIVATO NON COSTITUISCE UN REQUISITO LEGALE PER POTER ESERCITARE LA PROFESSIONE.
Naturalmente ogni professionista può scegliere liberamente di aderire all'associazione che ritiene maggiormente qualificata e coerente con la propria impostazione culturale e professionale.
Quali sono allora i veri requisiti giuridici?
L'assenza di una legge specifica non significa assenza di regole.
Il naturopata deve infatti rispettare tutta la normativa generale vigente in materia civile, penale, fiscale e di tutela delle professioni regolamentate.
Da questo principio discendono alcuni requisiti fondamentali.
1. Operare esclusivamente al di fuori dell'ambito sanitario
Il naturopata esercita un'attività professionale nell'ambito della promozione del benessere, dell'educazione alla salute, della cultura del benessere e della relazione d'aiuto.
NON SVOLGE ATTIVITÀ MEDICA, NON SVOLGE ATTIVITÀ SANITARIA E NON SI SOSTITUISCE MAI ALLE PROFESSIONI SANITARIE.
Questo rappresenta il principale criterio di legittimità dell'attività professionale.
2. Nessuna diagnosi e nessuna terapia
Il naturopata non formula diagnosi mediche o psicologiche.
Non prescrive terapie.
Non cura malattie.
Non modifica trattamenti prescritti dai professionisti sanitari.
QUALSIASI ATTIVITÀ DIAGNOSTICA O TERAPEUTICA APPARTIENE ALLE PROFESSIONI SANITARIE REGOLAMENTATE.
3. Una formazione seria e scientificamente fondata
La legge non stabilisce quante ore debba durare un corso di naturopatia.
Ciò non significa però che tutti i percorsi formativi abbiano lo stesso valore culturale.
Una formazione realmente professionale dovrebbe essere caratterizzata da:
- Diploma conseguito mediante esami, e non semplice attestato di frequenza;
- materiale didattico scritto completo;
- solide basi scientifiche;
- approfondimento metodologico;
- codice deontologico;
- preparazione teorica e pratica adeguata alla complessità della professione.
Nel modello formativo ENSA tali requisiti si traducono in un percorso di studio articolato in oltre 10.000 pagine di materiale didattico, corrispondenti a un monte ore di circa 1.800 ore di formazione.
I requisiti cui si uniformano tutte le scuole ENSA sono quelli stabiliti dalle Linee Guida europee e pubblicati sul sito della Federazione italiana Naturopati, la quale accoglie tra i suoi associati solo le scuole che abbiamo superato la verifica dell'ente di certificazione relativamente al rispetto di tali requisiti
Come riconoscere una scuola realmente seria
Un criterio particolarmente importante riguarda i contenuti insegnati.
Una scuola coerente con il quadro normativo forma professionisti del benessere e della relazione d'aiuto.
Una scuola che insegni invece a formulare diagnosi, trattare patologie, sostituirsi ai medici oppure utilizzare procedure proprie delle professioni sanitarie espone gli studenti al rischio di esercitare attività riservate ad altre professioni.
Per questo motivo è opportuno valutare sempre con attenzione il programma didattico, evitando di lasciarsi guidare esclusivamente da slogan pubblicitari o da affermazioni prive di un adeguato fondamento scientifico e giuridico.
Conclusioni
Il quadro normativo italiano è molto più semplice di quanto spesso venga rappresentato.
Non esiste una legge che disciplini la professione di naturopata.
Non esistono percorsi formativi obbligatori stabiliti dalla legge.
La norma UNI non è una legge e non costituisce un requisito di abilitazione professionale.
L'iscrizione a un'associazione privata non è obbligatoria.
Il vero requisito giuridico consiste nell'esercitare la professione nel pieno rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento, operando esclusivamente nell'ambito della promozione del benessere e senza invadere le competenze riservate alle professioni sanitarie.
Una formazione seria non si misura dalla presenza di presunti "titoli abilitanti" inesistenti, ma dalla qualità scientifica dell'insegnamento, dal rigore metodologico, dal rispetto della deontologia professionale e dalla piena conformità alla normativa vigente.