
Il counseling non è regolamentato da una legge specifica
In Italia non esiste una legge che disciplini specificamente la professione di Counselor.
La Legge n. 4 del 2013, frequentemente citata in materia, non regolamenta il counseling, non istituisce un Albo professionale dei Counselor e non definisce né il percorso di studi né i requisiti professionali necessari per svolgere questa attività.
La normativa riguarda, più in generale, tutte le professioni non organizzate in Ordini o Albi professionali e si limita a riconoscerne l'esistenza, lasciandole disciplinate dalla normativa generale vigente.
Ne consegue che
NON ESISTONO REQUISITI STABILITI DALLA LEGGE CHE DEFINISCANO COME DEBBA ESSERE FORMATO UN COUNSELOR O QUALI TITOLI DEBBA POSSEDERE PER ESERCITARE LA PROFESSIONE.
Qualunque organizzazione privata può certamente stabilire propri criteri di ammissione o di certificazione, ma tali criteri hanno efficacia esclusivamente all'interno della stessa organizzazione e non assumono alcun valore di legge.
Il counseling non è una professione riservata agli psicologi
È probabilmente questo il malinteso più diffuso.
Molte persone ritengono che il counseling sia semplicemente una forma semplificata di psicoterapia oppure una prestazione psicologica che possa essere svolta soltanto da uno psicologo.
In realtà le cose stanno diversamente.
Il counseling non viene definito dalla legge sulla base del titolo professionale di chi lo esercita, bensì sulla base del contenuto concreto dell'attività svolta.
Se un professionista formula diagnosi psicologiche, tratta disturbi psichici, utilizza strumenti propri della psicologia clinica o della psicoterapia oppure interviene terapeuticamente sul disagio mentale, sta esercitando attività riservate alle professioni sanitarie.
Se invece la sua attività consiste nell'ascolto, nell'accoglienza, nella comunicazione, nell'informazione, nell'orientamento, nella promozione della consapevolezza personale e nel sostegno alla crescita individuale senza alcuna finalità diagnostica o terapeutica, essa rientra nell'ambito delle professioni della relazione d'aiuto non sanitarie.
Per questo motivo,
IL COUNSELING NON È UNA PROFESSIONE RISERVATA AGLI PSICOLOGI.
Gli psicologi possono naturalmente utilizzare il counseling nell'ambito della propria professione sanitaria, ma il counseling non coincide con la psicologia e può essere esercitato anche da professionisti appartenenti ad altri settori, purché operino nel pieno rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
Che cos'è realmente il counseling?
Uno degli errori più frequenti consiste nel considerare il counseling come una tecnica.
In realtà il counseling rappresenta soprattutto una modalità di porsi nella relazione d'aiuto, fondata sull'ascolto empatico, sul rispetto della persona, sulla comunicazione autentica, sull'accoglienza non giudicante e sulla promozione dell'autonomia decisionale dell'interlocutore.
Questa modalità relazionale non appartiene in via esclusiva ad alcuna categoria professionale.
Al contrario, costituisce un patrimonio culturale e metodologico che può essere adottato in tutti quei contesti nei quali il rapporto umano rappresenta il principale strumento di lavoro.
Per questo motivo il counseling trova applicazione, oltre che nell'ambito psicologico, anche nei settori educativo, sociale, formativo, organizzativo, orientativo, filosofico, olistico e del benessere.
Il Counselor nelle Scienze Olistiche e del Benessere
Nell'ambito delle Scienze Olistiche il Counselor non svolge attività sanitaria.
Il suo compito consiste nel favorire processi di crescita personale, migliorare la qualità della comunicazione, sostenere la persona nella ricerca delle proprie risorse, facilitare l'acquisizione di maggiore consapevolezza e promuovere comportamenti orientati al benessere.
IL COUNSELOR OPERA PER FAVORIRE BENESSERE, QUALITÀ DELLA VITA, CONSAPEVOLEZZA E CRESCITA PERSONALE, NON PER DIAGNOSTICARE O CURARE DISTURBI PSICHICI.
Questa distinzione rappresenta il fondamento stesso della legittimità della professione.
La norma UNI non è una legge
Anche nel counseling viene frequentemente richiamata la norma UNI come se rappresentasse una fonte normativa.
Occorre invece ricordare che
LA NORMA UNI NON È UNA LEGGE DELLO STATO.
Si tratta di uno standard tecnico elaborato da un organismo privato, il quale descrive requisiti ritenuti opportuni dai soggetti che hanno partecipato alla sua elaborazione.
Di conseguenza,
LA NORMA UNI NON HA VALORE ABILITANTE, NON ATTRIBUISCE ALCUN TITOLO LEGALE E NON COSTITUISCE UN OBBLIGO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI COUNSELOR.
Essa può costituire uno standard volontario adottato da alcune organizzazioni, ma non modifica in alcun modo il quadro normativo italiano.
L'iscrizione a un'associazione professionale non è obbligatoria
Lo stesso principio vale per le associazioni professionali.
Esse svolgono funzioni di rappresentanza, aggiornamento culturale e promozione della deontologia, ma rimangono associazioni private.
Per questo motivo
L'ISCRIZIONE A UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE O A UN REGISTRO PRIVATO NON COSTITUISCE UN REQUISITO LEGALE PER ESERCITARE LA PROFESSIONE DI COUNSELOR.
Naturalmente ogni professionista può scegliere liberamente di aderire all'associazione che ritenga maggiormente qualificata e coerente con il proprio orientamento professionale.
Quali sono allora i veri requisiti giuridici?
L'assenza di una legge specifica non significa affatto assenza di regole.
Il Counselor deve rispettare tutta la normativa civile, penale, fiscale e, soprattutto, le norme che tutelano le professioni sanitarie regolamentate.
Da questo principio discendono tre requisiti fondamentali.
1. Operare esclusivamente al di fuori dell'ambito sanitario
Il Counselor opera nell'ambito della comunicazione, della consulenza, dell'educazione, della formazione, dell'orientamento, della promozione del benessere e della relazione d'aiuto.
NON SVOLGE ATTIVITÀ PSICOLOGICA CLINICA, NON ESERCITA PSICOTERAPIA E NON SI SOSTITUISCE MAI ALLE PROFESSIONI SANITARIE.
2. Escludere ogni finalità diagnostica e terapeutica
Il Counselor non formula diagnosi psicologiche.
Non cura disturbi mentali.
Non tratta patologie psicologiche.
Non utilizza strumenti diagnostici propri della psicologia clinica o della psicoterapia.
QUALSIASI ATTIVITÀ DIAGNOSTICA O TERAPEUTICA RIMANE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE LEGALMENTE ABILITATE.
3. Una formazione seria, rigorosa, autonoma rispetto alla psicologia e scientificamente fondata
La legge non stabilisce il numero di ore che debba avere un corso di counseling.
Ciò non significa però che tutti i percorsi formativi abbiano il medesimo valore.
Una formazione realmente professionale dovrebbe prevedere:
- Diploma conseguito mediante esami scritti, e non semplice attestato di frequenza;
- materiale didattico scritto originale e completo;
- solide basi scientifiche;
- studio della psicobiologia del comportamento umano, della metodologia della ricerca scientifica, della comunicazione e della deontologia professionale;
- un percorso teorico e pratico adeguato alla complessità della professione.
Nel modello formativo ENSA tali requisiti si traducono in oltre 10.000 pagine di materiale didattico, corrispondenti a un percorso di circa 1.800 ore complessive di formazione.
I requisiti cui si uniformano tutte le scuole ENSA sono quelli stabiliti dalle Linee Guida europee e pubblicati sul sito della Federazione italiana Counseling, la quale accoglie tra i suoi associati solo le scuole che abbiamo superato la verifica dell'ente di certificazione relativamente al rispetto di tali requisiti
Come riconoscere una scuola realmente seria
Una scuola seria forma professionisti della relazione d'aiuto, non insegna a sostituirsi allo psicologo.
Non insegna a praticare psicoterapia sotto altre denominazioni.
Non insegna a formulare diagnosi mascherate da "letture energetiche", "test caratteriali", "analisi emozionali" o altre espressioni suggestive.
Una scuola realmente qualificata insegna invece a conoscere con precisione i limiti della professione, a rispettare le competenze delle professioni sanitarie e a utilizzare il counseling come strumento educativo, comunicativo e relazionale, fondato sull'empatia, sul rispetto della persona e sulla promozione dell'autonomia.
Conclusioni
Il quadro normativo italiano è molto più semplice di quanto spesso venga rappresentato.
Non esiste una legge che disciplini specificamente la professione di Counselor.
Non esistono percorsi formativi obbligatori stabiliti dalla legge.
La norma UNI non è una legge e non costituisce un requisito di abilitazione professionale.
L'iscrizione a un'associazione privata non è obbligatoria.
Il vero requisito giuridico consiste nell'esercitare la professione nel pieno rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento, operando esclusivamente nell'ambito della relazione d'aiuto non sanitaria, della comunicazione, dell'educazione, dell'informazione e della promozione del benessere.
Il counseling non è una forma di psicologia esercitata da persone prive della laurea in Psicologia, ma un metodo di relazione umana fondato sull'ascolto, sull'empatia, sul rispetto della persona e sulla valorizzazione delle sue risorse, che può essere adottato da tutti quei professionisti che operano nella relazione d'aiuto al di fuori dell'ambito sanitario e nel pieno rispetto delle competenze riservate alle professioni regolamentate.