Si ricorda che il termine "operatore" si riferisce a un professionista che è abilitato a compiere "operazioni", ossia tecniche e interventi sul corpo o sulla mente di un paziente che la legge consente di svolgere solo ed esclusivamente a professionisti abilitati con titolo legalmente riconosciuto dallo stato, non da una associazione o organizzazione privata.
Queste operazioni, infatti, non sono destinate a produrre un semplice rilassamento (come può essere una pratica di yoga o di meditazione) ma sono interventi o trattamenti a scopo terapeutico praticati direttamente sul corpo o sulla mente del paziente o tramite la somministrazione di cure e rimedi, ancorché naturali, i quali vanno a modificare il metabolismo e lo stato di salute del paziente stesso. 

La legge vieta in tutto i mondo l'esercizio di queste "operazioni" o pratiche a coloro che non siano professionisti sanitari abilitati da una apposita legge dello Stato e a seguito di Esame di Stato.
Un solo esempio: un "operatore in linfodrenaggio" deve essere o medico, o fisioterapista o estetista, perchè le sue "operazioni" consistono in una pratica invasiva sul corpo di una persona, destinata inequivocabilmente a rimuovere una alterazione dello stato di salute e a produrre una modificazione nella sua fisiopatologia a livello dei tessuti.
Queste "operazioni", infatti, da sempre e in tutto il mondo, possono essere legittimamente compiute solo da professionisti sanitari abilitati, quali medici, psicologi,  infermiere, fisioterapisti, medici nutrizionisti, estetiste, in quanto esse vanno a interferire con la fisiopatologia della persona causando modificazioni le quali possono produrre effetti collaterali indesiderati.

Al contrario, un consulente in alimentazione, erboristeria, naturopatia, benessere di mente-corpo, come quelli formati dalle nostre scuole (non per niente riconosciute dalla Federazione Italiana Naturopati, a differenza dei corsi per operatori di cui sopra) non compie mai operazioni e non può mai definirsi un "operatore", perchè il suo compito, pienamente legittimo a norma degli art. 2222 e segg. del Codice Civile,  è quello di fornire una consulenza per la promozione del benessere in senso olistico, ossia insegnare, educare, informare e formare a stili di vita più corretti, rendendo il cliente (non il paziente) consapevole delle caratteristiche di cure, strumenti, rimedi, ma senza mai intervenire direttamente allo scopo di modificare la condizione fisiopatologica della persona. E' quest'ultima, infatti, che deciderà autonomamente, o con il benestare del medico, se sottoporsi a determinate cure o trattamenti corporei o assumere determinati rimedi.